Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 22/01/2004 n. 28

6. Per i lungometraggi per i quali non sia stato richiesto o riconosciuto l'interesse culturale è concesso, su istanza al Direttore generale competente, un mutuo di durata triennale, non assistito da garanzie sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 70% del costo del film, per un costo massimo ammissibile definito con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Detto mutuo è concesso previa valutazione della Commissione.

7. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), idonee a far venir meno i requisiti per la concessione dei benefici di Legge, comportano la revoca del finanziamento concesso, la sua intera restituzione, nonchè la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.

8. Sono corrisposti annualmente finanziamenti alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il finanziamento è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall'erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei finanziamenti previsti ai commi 2, 3 e 6. Una quota percentuale della somma finanziata, definita con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è sottratta al piano di ammortamento ed è destinata, quale contributo, all'autore della sceneggiatura.

9. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, seleziona tre progetti, tra quelli riconosciuti di interesse culturale nel corso dell'anno, a ciascuno dei quali viene assegnato, nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, un incentivo speciale di cinquecentomila euro per la promozione e la distribuzione, revocabile nel caso di mancata realizzazione dell'opera. La medesima giuria provvede, altresì, all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17.

10. Il Ministero si impegna a raggiungere intese con il Ministero delle comunicazioni e con gli enti territoriali interessati per l'organizzazione di un evento, anche televisivo, destinato alla consegna dei riconoscimenti di cui al comma 9, ed alla conoscenza presso il pubblico degli altri progetti filmici riconosciuti di interesse culturale, nonchè alla consegna dei premi di qualità, di cui all'articolo 17, conferiti nel corso dell'anno precedente.

Art. 14. Disposizioni per le attività di distribuzione

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, i contributi indicati nei commi 2, 3 e 4. Tali contributi sono erogati solo dopo l'accertata ultimazione del film e sono destinati a successivi investimenti nella distribuzione dei film lungometraggi e cortometraggi riconosciuti di interesse culturale che abbiano fruito dei finanziamenti di cui all'articolo 13, commi 2 e 3.

2. Alle imprese di distribuzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione in Italia di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati sul territorio nazionale dai film, riconosciuti di interesse culturale, distribuiti dalla medesima impresa nel corso dell'anno precedente all'istanza di concessione.

3. Alle imprese di esportazione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi contributi per la distribuzione all'estero di film riconosciuti di interesse culturale. Detti contributi sono erogati in misura proporzionale alle cessioni effettuate ad imprese estere di diritti di sfruttamento economico di film riconosciuti di interesse culturale, nonchè al numero di ingressi realizzati all'estero dai medesimi film, secondo gli indicatori stabiliti nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. Le imprese di distribuzione e di esportazione beneficiarie di contributi per la distribuzione all'estero di film, possono concedere le liberatorie richieste dal Ministero per gli affari esteri ai fini della promozione culturale italiana all'estero.

Art. 15. Disposizioni per le attività di esercizio

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 5.

2. Alle imprese di esercizio, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, ed ai proprietari di sale cinematografiche, sono concessi contributi in conto interessi sui contratti di mutuo e di locazione finanziaria, per tutta la durata dei contratti e comunque per un periodo non superiore a quindici anni, per le seguente finalità

a) realizzazione di nuove sale o ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi ovvero la trasformazione delle sale esistenti, mediante l'aumento del numero degli schermi, nell'ambito delle aree geografiche individuate, per ciascuna tipologia di intervento, nel programma triennale di cui all'articolo 4

b) ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti

c) installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature e degli impianti e servizi accessori alle sale cinematografiche.

3. Il contributo in conto interessi è concesso nella misura necessaria a ridurre l'interesse a carico del beneficiario sino alla percentuale definita con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Nel medesimo Decreto sono, altresì, definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti. La base su cui commisurare il contributo in conto interessi non può comunque essere superiore al 90% del costo dell'investimento. In alternativa, sono concessi, per gli interventi di cui alle lettere b) e c) del comma 2, nonchè per la riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, contributi in conto capitale per costi massimi ammissibili e percentuali d'intervento da definire con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

4. A condizione che l'impresa di esercizio o il proprietario di sale cinematografiche si impegni, con apposito atto d'obbligo, a programmare una quota percentuale, da definire nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, di film riconosciuti di nazionalità italiana o di paesi appartenenti all'Unione europea, l'interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto, nella misura prevista dal medesimo Decreto ministeriale, per gli interventi riferiti a

a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch'essi privi di sale

b) trasformazione in multisala di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

5. Per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 4, ed alla stessa condizione, unitamente al contributo in conto interessi, sono inoltre concessi contributi in conto capitale, per costi massimi ammissibili dei relativi investimenti definiti con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.

Art. 16. Disposizioni per le attività delle industrie tecniche

1. A valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nel comma 2.

2. Alle industrie tecniche cinematografiche, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, sono concessi mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi per investimenti destinati alle finalità di cui all'articolo 12, comma 3, lettera d), del presente Decreto.

3. Con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono definiti i costi massimi ammissibili degli investimenti, in relazione anche al numero degli addetti ed alla appartenenza delle industrie tecniche alle aree privilegiate di investimento individuate dal programma triennale di cui all'articolo 4.

Art. 17. Premi di qualità

1. A valere sul fondo di cui alla Legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'articolo 13, comma 9, i premi di qualità di cui al comma 3.

2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'articolo 3 può presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualità dei lungometraggi realizzati.

3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare è fissato annualmente con Decreto del Ministro.

4. Con Decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio. Nota all'art. 17:

-Per la Legge 30 aprile 1985, n. 163, si rinvia alle note all'art. 12.

Art. 18. Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente Decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonchè all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Art. 19. Promozione delle attività cinematografiche

1. Le risorse finanziarie disponibili ed esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, sul fondo di cui all'articolo 45 della Legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono destinate alla promozione delle attività cinematografiche. Il fondo di cui al citato articolo 45 è contestualmente soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Con Decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse di cui al comma 1 e di monitoraggio circa l'impiego delle stesse.

3. Il Direttore generale competente delibera, nell'ambito del programma triennale di cui all'articolo 4 e sulla base degli obiettivi definiti annualmente dal Ministro, l'erogazione dei contributi, acquisito il parere della Commissione, per le seguenti attività

 

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